SUPER AMMORTAMENTO 2018

DESTINATARI

Soggetti titolari di reddito d’impresa, esercenti arti e professioni, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.

Sono esclusi dalla possibilità di usufruire dell’agevolazioni le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano il “regime forfettario” e che determinano il reddito attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Supervalutazione del 130% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Il beneficio spetta, oltre che per l’acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.

Sono esclusi

  • i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio;
  • i “beni merce” ed i beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo;
  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto (tranne quelli pesanti come autocarri e simili);
  • beni materiali strumentali per i quali sono stabiliti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento;
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i particolari beni di cui all’allegato n.3 annesso alla legge di stabilità stessa.

AMBITO TEMPORALE

L’agevolazione è prorogata con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero sino al 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018:

  1. il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
  2. sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20% del costo di acquisizione.

MODALITA’ DI FRUIZIONE

La maggiorazione del 30 per cento si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita:

  • per quanto riguarda l’ammortamento dei beni di cui agli articoli 102 e 54 del TUIR, in base ai coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del TUIR;
  • per quanto riguarda il leasing, in un periodo “non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito”.

Qualora in un periodo d’imposta si fruisca dell’agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato nei periodi d’imposta successivi.

CUMULABILITA’

Il beneficio è cumulabile con:

  • Nuova Sabatini;
  • Credito d’imposta per le attività di Ricerca&Sviluppo;
  • Patent box;
  • Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE);
  • Incentivi agli investimenti in start-up e PMI innovative;
  • Fondo Centrale di Garanzia.