MISE – Credito d’imposta per attività R&S 2020

DESTINATARI

Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo. L’Articolo 4 della appena approvata Legge di Stabilità 2017, estende di un anno, ovvero fino al 31 Dicembre 2020 il periodo di tempo nel quale devono essere effettuati suddetti investimenti.

INIZIATIVE

  1. Lavori sperimentali o teorici svolti, avente come finalità l’acquisizione di nuove conoscenze
  2. Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi
  3. Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati
  4. Produzione e collaudo di prodotti, processi o servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

SPESE AMMISSIBILI

  1. Personale altamente qualificato (dottore di ricerca o con laurea magistrale in materie tecniche), compresi gli amministratori
  2. Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio (minimo 2.000 € al netto IVA)
  3. Spese relative a contratti di ricerca stipulati con Università, centri di ricerca e altre imprese o professionisti
  4. Competenze tecniche (comprensivo dei costi per personale anche non altamente qualificato)

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA

A decorrere dal 2017 la misura dell’agevolazione è elevata dal 25 al 50% delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31/12/2015. Tale credito può essere utilizzato anche dalle imprese residenti o dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti nel caso di L’importo massimo annuale del credito d’imposta riconosciuto a ciascun beneficiario è elevato da 5 a 20 milioni di Euro; rimane la condizione che siano sostenute attività di R&S almeno pari a 30.000,00 €. Tale credito è utilizzabile dall’esercizio successivo a quello di sostenimento della spesa e non concorre ai vari limiti di utilizzo previsti dalla normativa. Inoltre lo stesso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La norma concede alle imprese che non sono tenute alla revisione legale dei conti e che non hanno un organo di controllo interno, un contributo sotto forma di credito di imposta di importo pari alle spese sostenute e documentate per l’attività di certificazione contabile entro il limite massimo di 5.000 € per ciascun periodo di imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione.