IPER-AMMORTAMENTO - Legge di Bilancio 2019

DESTINATARI: Soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

Sono esclusi dalla possibilità di usufruire dell’agevolazioni le persone fisiche esercenti attività d’impresa che applicano il “regime forfettario” e che determinano il reddito attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI: Supervalutazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0. Il beneficio spetta, oltre che per l’acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.

La Legge di Bilancio 2019 ha inserito una novità importante in relazione al quantum agevolabile, poiché, a differenza di quanto fino ad ora previsto (maggiorazione fissa del 150%), a partire dagli investimenti perfezionati nel 2019 la misura della maggiorazione è variabile nelle seguenti misure:

  • 170% per investimenti fino ad un importo di 2,5 milioni di euro;
  • 100% per investimenti oltre all’importo di 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per investimenti oltre all’importo di 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;
  • nessuna agevolazione per investimenti eccedenti la soglia di euro 20 milioni.

In un precedente intervento, si è avuto modo di osservare che, in assenza di precise indicazioni normative, il contribuente dovrebbe ritenersi libero di attribuire la maggior misura del 170% agli investimenti con maggior aliquota di ammortamento, al fine di massimizzare il beneficio in presenza di investimenti superiori ad euro 2,5 milioni.

Sono esclusi

  • beni materiali strumentali con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento;
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i particolari beni di cui all’allegato n.3 annesso alla legge di stabilità stessa;
  • i beni destinati alla vendita (c.d. beni merce), nonché trasformati/assemblati per ottenere prodotti destinati alla vendita;
  • i materiali di consumo.

COSTO DEL BENE AGEVOLABILE: Ai fini della quantificazione del costo rilevante agli effetti dell’iper-ammortamento, si precisa che

  • è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi;
  • non rilevino i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio;
  • concorrono anche gli oneri accessori di diretta imputazione.

AMBITO TEMPORALE: La nuova proroga si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, con possibilità di estensione al 31 dicembre 2020, a condizione che entro il 2019:

  • il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
  • sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

È inoltre espressamente previsto che l’agevolazione spetti esclusivamente per gli investimenti destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, escludendo quindi dall’ambito di applicazione dell’incentivo gli investimenti destinati a strutture estere.

MODALITA’ DI FRUIZIONE: La maggiorazione si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita:

  • per quanto riguarda l’ammortamento dei beni di cui agli articoli 102 e 54 del TUIR, in base ai coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del TUIR;
  • per quanto riguarda il leasing, in un periodo “non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito”. Qualora in un periodo d’imposta si fruisca dell’agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato nei periodi d’imposta successivi . L’impresa potrà beneficiare della maggiorazione solamente nel periodo in cui avviene l’interconnessione, anche se successivo a quello della messa in funzione del bene.

PORTABILITA’ DEI BENI: Qualora il bene venga venduto prima dell’ultimazione dell’ammortamento , la maggior deduzione può proseguire se viene acquistato un bene con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle dell’allegato A), attestando le caratteristiche dello stesso e il requisito dell’interconnessione tramite dichiarazione sostitutiva o perizia giurata. La prosecuzione dell’iper-ammortamento richiede che la sostituzione, l’interconnessione e l’attestazione siano realizzate nello stesso esercizio di cessione. Qualora il costo del nuovo bene sia inferiore a quello del bene ceduto, le deduzioni proseguiranno, ma saranno limitate al minore importo pagato.

CUMULABILITA’: Il beneficio è cumulabile con:

  • Nuova Sabatini;
  • Credito d’imposta per le attività di Ricerca&Sviluppo;
  • Patent box;
  • Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE);
  • Incentivi agli investimenti in start-up e PMI innovative;
  • Fondo Centrale di Garanzia.