Dichiarazione aiuti Covid

Entro il 30 giugno 2022 i contribuenti sono chiamati a presentare una dichiarazione per il monitoraggio degli aiuti Covid ricevuti e per evidenziare le eventuali eccedenze da restituire. Con la pubblicazione di modello e istruzioni le Entrate hanno chiarito le modalità di presentazione della dichiarazione risolvendo alcuni dubbi su cumulabilità e alternatività delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework. 

Tutti i contribuenti che hanno ricevuto gli aiuti Covid dovranno verificare e dichiarare, con atto notorio, il rispetto della disciplina Ue sugli aiuti di Stato e il rispetto dei massimali previsti dalla sezione 3.1 e 3.12 in relazione ai limiti previsti al 27 gennaio 2021 e al 31 dicembre 2021.

La dichiarazione dovrà essere presentata, in via telematica e utilizzando il modello dell’Agenzia, da tutti gli operatori economici che hanno beneficato delle misure di aiuti indicate nell’articolo 1, comma 13 e seguenti del Dl 41/202. La presentazione può essere fatta dal 28 aprile sino al 30 giugno 2022. 

L’omissione o l’indicazione di dati non veritieri può comportare sanzioni amministrative, e in alcuni casi, anche penali.

Sono esonerati dall’invio:

  1. i soggetti che non hanno usufruito di una delle misure indicate all’interno dell’articolo 1, comma 13 pur avendo ricevuti altri aiuti comunque classificati nelle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework; 
  2. i soggetti che hanno già reso una dichiarazione sostitutiva per avere accesso ad alcune misure (ad esempio istanza per il contributo perequativo dell’articolo 1, commi 16 e seguenti del Dl 73/2021) e purché il beneficiario, successivamente, non abbia usufruito di ulteriori aiuti tra quelli indicati nell’articolo 1, comma 13.

Nella dichiarazione andranno indicate tutte le misure di cui si è beneficiato e che ricadono nelle sezioni 3.1 e 3.12, pertanto sia quelle dell’articolo 1, comma 13, sia tutti gli altri aiuti ricevuti compresi quelli non fiscali e non erariali. 

Per monitorare gli aiuti Covid va tenuto conto, nel calcolo dei massimali, delle relazioni di controllo rilevanti per la definizione di «impresa unica». 

Gli importi eccedenti i massimali potranno essere restituiti volontariamente dal beneficiario o sottraendoli da aiuti ricevuti successivamente per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. I massimali stabiliti dalle rispettive sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro sono cumulabili. Pertanto, è possibile arrivare fino a un importo complessivo di 11,8 milioni di euro purché non riguardino gli stessi costi ammissibili e riguardino misure indicate nell’articolo 1, comma 13.

Il beneficiario può usufruire alternativamente, per la medesima misura, sia della sezione 3.1 che della sezione 3.12 allocando una quota parte dell’aiuto ricevuto in entrambe le sezioni purché si tratti di misure indicate nell’articolo 1, comma 13.