Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione - Attività svolte nel 2020

DESTINATARI

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019.

INIZIATIVE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo svolte in campo scientifico e tecnologico:

  • «Ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette.
  • «Ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti.
  • «Sviluppo sperimentale»: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati.

SPESE AMMISSIBILI

Si dividono in sei categorie:

  • a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell’educazione (Isced) dell’UNESCO, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.
  • b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a).
  • c) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.
  • d) le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.
  • e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste.
  • f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta svolti internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

Non si considerano attività R&S le modifiche ordinarie o periodiche apportate a: prodotti; linee di produzione; processi di fabbricazione; servizi esistenti e altre operazioni in corso; anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari:

  • 12% per le attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo di 3 milioni di euro;
  • 6% per le attività di innovazione tecnologica, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro (10% per attività finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0);
  • 6% per le attività di design e ideazione estetica, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione. Inoltre, lo stesso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

CERTIFICAZIONE CONTABILE E OBBLIGHI DOCUMENTALI

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi. Ai soli fini informativi, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, che sarà definita nel modello, nel contenuto e nelle modalità/termini d’invio con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico.