CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI CONSULENZA RELATIVE ALLA QUOTAZIONE DELLE PMI

DESTINATARI: Possono beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto le PMI che:

  • a) sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda;
  • b) operano nei settori economici rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento di esenzione, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;
  • c) sostengono, a decorrere dal 1° gennaio 2018, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
  • d) presentano domanda di ammissione alla quotazione successivamente al 1° gennaio 2018;
  • e) ottengono l'ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2020;**
  • f) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;
  • g) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • h) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento di esenzione.

INIZIATIVE/SPESE AMMISSIBILI: Sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:

  • a) attività sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l'implementazione e l'adeguamento del sistema di controllo di gestione, l'assistenza dell'impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
  • b) attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
  • c) attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
  • d) attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
  • e) attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche;
  • f) attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell'offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa;
  • g) attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l'investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili i costi direttamente connessi allo svolgimento delle attività elencate, svolte da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità. Tali spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell'operazione di quotazione.

Sono escluse le spese di cui al precedente comma relative ad attività di consulenza prestate da soggetti giuridici collegati all'impresa beneficiaria.

L'effettività del sostenimento dei costi e l'ammissibilità degli stessi ai sensi del presente decreto deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

IMPORTI AGEVOLAZIONI: Il credito d'imposta può essere riconosciuto, fino a un importo massimo di 500.000 euro, nella misura massima del 50 per cento dei costi complessivamente sostenuti per le attività decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020.

PROCEDURA DI CONCESSIONE DEL CREDITO: Invio, tramite procedura telematica, nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo, di apposita istanza formulata secondo schema, come da allegato al decreto.