Credito d’imposta investimenti in beni strumentali- Novità Legge di Bilancio 2021

DESTINATARI

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.

Sono escluse:

  • le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

INIZIATIVE AMMISSIBILI

Investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa (di cui all’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), ad eccezione:

  • dei mezzi di trasporto a motore;
  • dei beni con aliquote fiscali inferiori al 6,5 per cento;
  • dei fabbricati e delle costruzioni;
  • dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208;
  • dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smalti- mento dei rifiuti. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

IMPORTO DEL CREDITO dal 16/11/20 al 31/12/21

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16/11/20 e fino al 31/12/21, ovvero entro il 30/06/22 (a condizione che entro la data del 31/12/21 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione:

  • nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali diversi da quelli indicati negli allegati A;

  • nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro per gli investimenti aventi a oggetto beni immateriali diversi da quelli indicati negli allegati B;

  • nella misura del 15% del costo, per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile;

  • nella misura del

    • 50% del costo, per la quota di investimenti fino a** 2,5 milioni di euro**;
    • 30% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
    • 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i **10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro**,

    per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A.

IMPORTO DEL CREDITO dal 01/01/22 al 31/12/22

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati a decorrere dal 01/01/22 e fino al 31/12/22, ovvero entro il 30/06/23 (a condizione che entro la data del 31/12/22 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione:

  • nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali diversi da quelli indicati negli allegati A;

  • nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro per gli investimenti aventi a oggetto beni immateriali diversi da quelli indicati negli allegati B;

  • nella misura del

    • 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
    • 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;

per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A.

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali - Allegato B (comprese le soluzioni di cloud computing), effettuati a decorrere dal 16/11/20 e fino al 31/12/22, ovvero entro il 30/06/23, a condizione che entro la data del 31/12/22 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

MODALITA’ DI FRUIZIONE

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli citati nell’allegato A e B, ovvero a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A e B.

Per gli investimenti in beni strumentali non 4.0 effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante per investimenti ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

Nel caso in cui l’interconnessione dei beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai beni ordinari.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

PORTABILITA’ DEI BENI

Se, entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni precedenti in materia di investimenti sostitutivi.

CUMULABILITÀ

È cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

OBBLIGHI DOCUMENTALI

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni normative. Le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una autodichiarazione resa dal legale rappresentante. Al solo fine di consentire al Mise di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero, che sarà definita nel modello, nel contenuto e nelle modalità/termini d’invio con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico.