Credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale

Ente:Ministero dell’Economia e delle Finanze

Destinatari:Grandi imprese, Micro piccole medie imprese

Misura agevolazione:20%

Risorse finanziarie disponibili:237.890.000

Descrizione:

L'articolo 4 del DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 concede alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all'art. 5 D.L. 1.03.2022 n. 17, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel 2° trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 1° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro la data del 31.12.2022. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile Irap, né non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione di tale disposizione sono nulli.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’art. 3, c. 3 Dpr 322/1998, sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.