Credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica

Ente:Ministero dell’Economia e delle Finanze

Destinatari:Grandi imprese, Micro piccole medie imprese

Misura agevolazione:12%

Risorse finanziarie disponibili:863.560.000

Descrizione:

L'articolo 3 del DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 concede alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.Mise 21.12.2017, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 2° trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 1° trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro la data del 31.12.2022. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007, n. 244, e di cui all'art. 34 L. 388/2000, n. 388.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile Irap, né non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti al relativo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020 che prevedono il divieto di acquisizione del credito in presenza dei presupposti di cui agli artt. 35 e 42 D.Lgs 231/2007, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione di tali disposizioni sono nulli.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’art. 3, c. 3 Dpr 322/1998, sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.