Credito d’imposta 2021 per ricerca, sviluppo e innovazione

Disposizioni applicative della disciplina del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 1064, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 Legge di Bilancio 2021

Il comma 1064 della Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020), alle lettere da a) ad h) modifica i commi da 198 a 207 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019), che recano la disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese. La lettera a) proroga il credito fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Le lettere da b) ad e) del comma sono finalizzate a precisare e meglio chiarire l’ambito applicativo del credito d’imposta. Possono accedere al nuovo incentivo, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico, dimensione e a prescindere dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

Attività di ricerca e sviluppo

Ai fini dell’applicazione del comma 200 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la classificazione delle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico ammissibili al credito d’imposta, è operata sulla base delle linee guida per le rilevazioni statistiche nazionali delle spese per ricerca e sviluppo elaborate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE, Manuale di Frascati 2015). Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta i lavori svolti anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d’imposta precedenti.

Attività di innovazione tecnologica

Il comma 201 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che si considerano attività di innovazione tecnologica, quelle attività finalizzate alla realizzazione di prodotti, beni materiali e immateriali o servizi, o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati; aggiungendo che per tale (nuovo o migliorato) deve intendersi un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo di produzione che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Anche in questo caso, trattandosi di applicare correttamente definizioni di tipo tecnico, il legislatore ha demandato al Ministro dello sviluppo economico di dettare i criteri rilevanti, tenendo conto di quelli contenuti nel c.d. Manuale di Oslo e cioè delle linee guida elaborate in sede OCSE per le rilevazioni statistiche nazionali riguardanti l’innovazione.

Attività di design e ideazione estetica

Il comma 202 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 ha stabilito che rientrano anche le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari; attraendo così nel campo di applicazione anche le attività che abbiano ad oggetto innovazioni legate in via generale all’aspetto esterno o estetico dei prodotti o comunque non legate a elementi funzionali o tecnologici dei prodotti. Sono quindi ammissibili i lavori finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici e funzionali (quali, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti ecc.). Viene inoltre chiarito che per prodotto si intende, qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici. Vengono inoltre dettati specifici criteri per il settore dell’abbigliamento e in generale per i settori caratterizzati dal rinnovo dei prodotti a intervalli regolari conosciuti di regola in anticipo. Al riguardo, il riferimento è ai lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino più elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti; elementi di novità che possono riguardare i tessuti o i materiali utilizzati, la loro combinazione, i disegni e le forme, i colori o altri elementi rilevanti. Viene inoltre precisato, in coerenza con l’applicazione del credito d’imposta anche per le altre fattispecie della ricerca e sviluppo e dell’innovazione tecnologica, che le attività ammissibili riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.

Spese ammissibili

  • a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell’educazione (Isced) dell’UNESCO, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.
  • b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a).
  • c) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.
  • d) le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.
  • e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste.
  • f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta svolti internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

Aliquote agevolative

La lettera f) modifica il comma 203, al fine di rideterminare le percentuali entro le quali è riconosciuto il credito di imposta, ed in particolare prevede che:

  • per le attività di ricerca e sviluppo, esso sia riconosciuto in misura pari al 20 per cento – anziché l’attuale 12 per cento - della relativa base di calcolo, al netto di altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite di 4 milioni – anziché 3 milioni - ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.
  • per le attività di innovazione tecnologica, in misura pari al 10 per cento – anziché l’attuale 6 per cento - della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro – anziché 1,5 milioni - ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
  • per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento – anziché del 6 per cento - della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro – anziché di 1,5 milioni di euro - ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
  • per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto ministeriale attuativo della misura, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 15 per cento – anziché al 10 per cento - della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro – anziché 1,5 milioni - ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Determinazione e documentazione delle spese ammissibili

La lettera g) modifica il comma 206 della legge di bilancio 2020, al fine di introdurre l’obbligo di asseverare la relazione tecnica che le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute, ai sensi del citato comma, a redigere e conservare. La relazione illustra le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Essa deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.