Contributo a fondo perduto (Art. 25 DL 34/2020)

DESTINATARI

Soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.

Il contributo non spetta a:

  • soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;
  • enti pubblici;
  • soggetti di cui all’art. 162-bis del TUIR;
  • contribuenti che hanno diritto all’indennità per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione (art. 27 Decr. “Cura Italia”);
  • contribuenti che hanno diritto all’indennità per lavoratori dello spettacolo (art. 38 Decr. “Cura Italia”);
  • lavoratori dipendenti;
  • professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Il contributo spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

CONDIZIONI AMMISSIBILITÀ

Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario, nonché ai soggetti con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

IMPORTI AGEVOLAZIONI

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 € nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 € e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 € per le persone fisiche e a 2.000 € per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

DOTAZIONE 6.192 milioni di euro per l'anno 2020.

TEMPISTICA

Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.