CONCESSIONE D'INCENTIVI FISCALI AGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI

LEGGE DI BILANCIO 2021 – LEGGE 178/2020

La legge di Bilancio 2021 – Art. 1 comma 608, intende dare continuità al regime straordinario del bonus pubblicità previsto per il 2020 dal decreto Cura Italia e dal decreto Rilancio, confermandolo anche per il 2021 e il 2022. Con il nuovo comma 1-quater, viene confermato il bonus pubblicità introdotto per il 2020 dal decreto Rilancio (art. 186 del D.L. 34/2020).

Limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta è riconosciuto:

  • relativamente agli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati;

  • relativamente agli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.

  • entro il limite massimo di 50 milioni di euro

Solo per gli investimenti sui giornali, pertanto, per gli anni 2021 e 2022 viene meno il requisito dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente. L’incentivo resta fruibile dai soggetti titolari di reddito d’impresa, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, alle stesse condizioni previste dal comma 1, dell’articolo 57-bis D.L. 50/2017 . Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Anche per gli 2021-2022 il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è soggetto al limite degli aiuti "de minimis" di cui ai regolamenti dell'Unione europea richiamati nella norma istitutiva (art. 57 bis del D.L. n. 50-2017), come confermato dal decreto Cura Italia e decreto Rilancio. Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda; in particolare:

  • dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione: è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato;
  • dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo: i soggetti che hanno inviato la “comunicazione per l’accesso” debbono inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.