Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica

Il Decreto-Legge n. 131 del 29 settembre 2023 ha modificato sia i requisiti di accesso sia l’intensità delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “energivore).

Requisiti di ammissibilità

a) l’impresa, nell’anno precedente la presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni deve avere una soglia di consumo annuo di energia elettrica pari almeno a 1GWh;

b) l’impresa deve operare in uno dei settori agevolabili elencati nell’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 (in allegato), o aver avuto accesso alle agevolazioni energivori in almeno uno degli anni 2022 o 2023, nel rispetto dei requisiti delle previgenti linee guida.

Sono escluse le imprese che:

  1. si trovano in “stato di difficoltà” ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.
  2. ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2017, hanno beneficiato delle agevolazioni per effetto della cd “prima clausola di grandfathering”, ossia che non rispettavano i requisiti delle linee guida previgenti (EEAG 2014) ma che hanno beneficiato di agevolazioni in virtù del fatto che erano presenti negli elenchi delle imprese energivore del 2013 e 2014.

È inoltre previsto che possono considerarsi ammissibili ad agevolazione i settori, e quindi le imprese che vi operano, che rispettano i criteri di ammissibilità dei settori inclusi nell’allegato 1 alle medesime linee guida, previa valutazione da parte di un esperto indipendente.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti termini e modalità per la presentazione da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate, della proposta di ammissione del settore o del sotto-settore ai sensi del punto 406 delle Linee guida CEEAG. Le proposte di cui sopra sono presentate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, verificatane la regolarità e la completezza, le trasmette alla Commissione europea.

Livelli di contribuzione riconosciuti in funzione dei diversi criteri di ammissibilità

I livelli di contribuzione sono calcolati sulla “componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia” rappresentata dall’elemento A3SOS della componente tariffaria ASOS. Per le utenze energivore l’elemento A3SOS è l’unico elemento applicato della componente ASOS per cui coincidono.

Le imprese beneficiare sono soggette ai seguenti livelli di contribuzione minima: a) con riferimento alle imprese ad alto rischio di delocalizzazione (di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01), nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia (Asos) e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa (VAL);

b) con riferimento alle imprese a rischio di delocalizzazione (di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01), nella misura del minor valore tra il 25% della componente Asos e l’1% del VAL dell’impresa. Qualora l'impresa copra almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10% assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5% garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità, il contributo è pari al minor valore tra il 15% della componente Asos e lo 0,5% del VAL.

c) con riferimento alle imprese ammissibili che non rientrano nei punti precedenti (ossia aventi diritto alla cd seconda clausola di grandfathering), nella misura del minor valore:

  • per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35% della componente Asos e l’1,5% del VAL dell’impresa;
  • per l’anno 2027, tra il 55% della componente Asos e il 2,5% del VAL dell’impresa;
  • per l’anno 2028, tra l’80% della componente Asos e il 3,5% del VAL dell’impresa.

Qualora l'impresa copra almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10% assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5% garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità il contributo è pari, fino al 31 dicembre 2028, al minor valore tra il 35% della componente Asos e l'1,5% del VAL.

Per le imprese di cui alla precedente lettera c) è previsto un “percorso di transizione” obbligatorio e predefinito, che riduce progressivamente l’agevolazione a queste imprese in “seconda clausola grandfathering” fino al 2028, per poi annullarle dal 2029.

La soglia di contribuzione minima inderogabile alla spesa per le fonti rinnovabili di energia che deve in ogni caso essere garantito dall’impresa secondo quanto previsto dalla Linee guida pari al prodotto tra 0,5 €/MWh e l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.