Credito imposta pubblicità 2020

L’articolo 98 del Decreto Legislativo 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), modifica la normativa relativa al credito imposta investimenti pubblicitari, per supportare l’erogazione del servizio pubblico essenziale anche durante l’emergenza sanitaria da diffusione del Covid-19 e per limitare l’impatto delle perdite di ciascuno degli operatori economici coinvolti. **Le modifiche apportate al sono finalizzate a contrastare il drastico calo degli investimenti pubblicitari che sta penalizzando le numerose realtà editoriali, prevedendo nell’anno 2020 un regime straordinario di accesso all’incentivo. Le novità apportate attengono principalmente i seguenti aspetti della disciplina:

  • introduzione di un metodo di determinazione volumetrico della base di calcolo del credito d’imposta;
  • quantificazione del credito d’imposta in misura pari al 30% degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno 2020;
  • differimento di 6 mesi del periodo di invio della comunicazione telematica di accesso al credito.**

Il credito d’imposta risulta dunque, limitatamente all’anno 2020, quantificabile in misura pari al 30% delle spese sostenute per campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, anziché in misura pari al 75% dell’investimento incrementale rispetto all’anno precedente.

L’incentivo resta fruibile dai soggetti titolari di reddito d’impresa, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, alle stesse condizioni previste dal comma 1, dell’articolo 57-bis D.L. 50/2017 ed entro il limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 ovvero il tetto massimo definito annualmente dal D.P.C.M. emanato entro il termine di invio della comunicazione e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea. Col Decreto Cura Italia il legislatore si è inoltre preoccupato di differire di 6 mesi la finestra temporale di 30 giorni per l’invio delle comunicazioni telematiche di accesso al beneficio: la comunicazione va presentata dal 01.09.2020 al 30.09.2020

È confermata la validità delle comunicazioni presentate dal 01.03.2020 al 31.03.2020.