Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e l'acquisto di DPI

Decreto Sostegni-bis

Art. 32 “Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.”

DESTINATARI

• soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;

• enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;

• enti religiosi civilmente riconosciuti;

• strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

SPESE AMMISSIBILI

• la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

• la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali;

• l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

• l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

• l'acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

• l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

AGEVOLAZIONE

Il credito d’imposta spetta nella misura del 30% delle sopra citate spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 fino ad un massimo di 60.000 € per ciascun beneficiario.

DOTAZIONE FINANZIARIA

200 milioni € per l'anno 2021.

TEMPISTICA

La comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

L’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.